Torna all'elenco Emergenza COVID-19: prime indicazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici agli operatori autorizzati dal STC

22/03/2020

Categoria: Notizie

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata emessa una nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici contenente prime indicazioni nei confronti dei titolari di autorizzazioni e/o certificazioni rilasciate dal Servizio Tecnico Centrale. Nella nota si sottolinea che tutte le attività soggette ad autorizzazione del STC, qualora non venissero sospese, debbano proseguire con la più rigorosa attuazione di quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020, sospendendo, nello spirito delle misure di contenimento previste, ogni apertura o contatto diretto con il pubblico ed attuando, qualora necessario, ogni misura telematica, telefonica o digitale, di contatto a distanza con l’utenza, astenendosi altresì dall’effettuare spostamenti e/o attività non differibili o diversamente effettuabili. Le restanti attività, ove non differibili o comunque riprogrammabili, dovranno essere effettuate adottando specifiche procedure, se del caso di carattere eccezionale, che garantiscano inderogabilmente le condizioni di cui al DPCM 11 marzo 2020, con particolare riferimento ai protocolli di sicurezza anticontagio, sia riferiti al personale che ad ogni soggetto eventualmente coinvolto dalle attività.

In particolare, la nota esplicita che "nel considerare assolutamente prioritarie le esigenze di salute pubblica, si ritiene che eventuali differimenti o ritardi rispetto a termini indicati dalle normative di settore (quali ad esempio il termine di 45 gg per l’esecuzione delle prove di accettazione sui campioni di cls, di cui al §11.2.5.3 del DM 17.01.2018, o di periodicità delle visite ispettive in stabilimento), se adeguatamente motivate in ordine al rispetto delle sopradette superiori misure di tutela della salute, non possano da sole causare conseguenze sulla regolarità delle procedure a cui sono funzionali (quali, con riferimento all’esempio precedente, l’accettazione dei materiali in cantiere o la validità delle certificazioni del controllo di produzione in fabbrica emesse)."

La nota è disponibilie al seguente link:

http://cslp.mit.gov.it/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=1

 

 

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